L’entrata in vigore del DM 20 aprile 2017 sulla tariffazione puntuale
Il 6 giugno prossimo entrerà in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 pubblicato sulla GU dello scorso 22 maggio: “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”
Tale Decreto, che consta di 10 articoli, è stato emanato, con qualche anno di ritardo, in attuazione dell’art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 e smi che a sua volta attuava il principio “chi inquina paga” stabilito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE (c.d. Direttiva Rifiuti) per cui il costo del servizio deve essere correlato alla produzione dei rifiuti di ciascuna utenza.
Il DM prevede quindi che i Comuni con sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al gestore del servizio pubblico possono prevedere, al posto della Tassa Rifiuti (TaRi), una “tariffazione puntuale” erogando pertanto una tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
La misurazione della quantità di rifiuti si ottiene determinando il peso o il volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza – identificata in “modalità diretta e univoca” (ad esempio codice utente o codice fiscale) – e può essere effettuata:
Le quantità di rifiuto conferita da ciascuna utenza può essere misurata in due mod:
Se non è possibile, per le sole utenze domestiche, una suddivisione del conferimento fra diverse utenze allora si ripartisce fra le singole utenze secondo il criterio pro capite per numero di componenti della famiglia.
I comuni che avevano già sistemi di tariffazione puntuale devono adeguarsi ai criteri del DM entro 2 anni, quindi hanno tempo fino al 6 giugno 2019.
.L’art. 8 è riferito alle utenze non domestiche. Qui il link al testo completo del DM.
Ing. Francesco Sicilia
Roma, 31/05/2017