nuovo Contributo Ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in plastica.
Con decorrenza 1° gennaio 2018, verrà introdotto nel sistema Conai il Contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica. Il
contributo Ambientale Conai (CAC) è sempre stato unico per tutte le tipologie di imballaggi pertanto tale modifica rappresenta un’assoluta novità. La diversificazione introdotta è basata su tre criteri:
Le fasce contributive individuate dal Conai sono tre:
I corrispettivi per ogni fascia saranno resi note entro l’estate prossima e prevederanno una maggiore agevolazione per gli imballaggi in plastica ricadenti in Fascia A rispetto a quelli in fascia B, non avranno agevolazioni quelli appartenenti alla Fascia C. Tutto con la finalità̀ di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente selezionabili e riciclabili. Per ognuna delle tre fasce è stato predisposto un elenco degli imballaggi:
1) Imballaggi in plastica “Fascia A”
a. Big Bags e analoghi sacchi tessuto per usi industriali
b. Boccioni per distributori d’acqua
c. Cappucci per copertura pallet/Big Bag
d. Cassette e Casse/Cassoni industriali/agricoli(escluse quelle di cui alla lett.e.)
e. Casse assoggettate
f. Cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla lett. g.)
g. Cestelli assoggettati
h. Film estensibile/termoretraibile(es. per pallettizzazione)
i. Fusti e Cisternette IBC
j. Interfalde
k. Pallet
l. Pluribolle e simili
m. Taniche – capacità oltre 5 Litri
n. Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia A
2) Imballaggi in plastica “Fascia B”
a. Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa
b. Bottiglie e Preforme
c. Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.)
d. Flaconi
e. Shoppers monouso, conformi alla vigente normativa (UNIEN13432:2002)
f. Taniche – capacità fino a 5 litri
g. Tappi, chiusure, coperchi
h. Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia B
3) Imballaggi in plastica “Fascia C”
a. Imballaggi rigidi.
– Astucci, scatole e altri contenitori di presentazione
– Barattoli, vasetti e altri contenitori di qualsiasi forma/dimensione
– Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande
– Cassette in materiale espanso
– Elementi di protezione in materiale espanso o rigido
– Grucce/appendini per indumenti, biancheria e altre merci
– Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette)
– Reggette e fascette ad uso imballo
– Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile
– Secchi
– Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)
– Tubetti
– Vaschette e vassoi
– Altre tipologie di imballaggi rigidi;
b. Imballaggi flessibili.
– Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste portabiancheria
– Etichette
– Film (estrusione in piano o in bolla – tubolare) monostrato/multistrato
– Film protettivi (es. pellicole rimovibili)
– Nastri adesivi
– Pellicole per indumenti (es. pellicola usata dalle lavanderie)
– Sacchi a rete, retine e spaghi (es. per ortofrutta)
– Sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B
– Sleeves
– Altre tipologie di imballaggi flessibili;
c. Poliaccoppiati a prevalenza plastica.
d. Materie prime per autoproduzione di imballaggi di fascia C.
Le liste A e B sono tassative mentre la C è esemplificativa e non esaustiva (dettagli maggiori sulle liste nel sito Conai). L’attuale contributo ambientale per gli imballaggi in plastica è pari a 188 euro/tonnellata ed è stato variato l’ultima volta con decorrenza 1° gennaio 2015 (il valore precedente era 140 euro/ton), sarà importante ora vedere come verrà modulato il nuovo CAC sulle 3 fasce.
Ing. Francesco Sicilia
Roma, 04/04/2017
(fonte dati Sito Conai)
L’ennesima proroga del SISTRI
Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Milleproroghe” con le disposizioni riportate nell’’art. 12 (Proroga di termini in materia di ambiente) ha rinviato – per la quarta volta – l’’entrata in vigore della piena operatività del Sistri.
Vediamo in sintesi cosa significa.
Il SISTRI è il Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, istituito con il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 novembre 2009 che avrebbe dovuto sostituire – per i rifiuti speciali ed i rifiuti urbani della Regione Campania – il tradizionale regime “cartaceo” di controllo dei rifiuti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 cioè:
Con le modifiche intervenute in attuazione della Legge 125/13 il Sistri è stato limitato ai soli rifiuti speciali pericolosi mentre sono rimasti sempre
in vigore gli adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità̀ dei rifiuti (formulari, registri e MUD) e le sanzioni ad essi relative.
In sintesi per i soggetti ricadenti nel Sistri si è generato un regime di c.d. “doppio binario” cioè̀ la coesistenza del Sistri con il vecchio sistema “cartaceo”. Doppio binario = obblighi raddoppiati per gli operatori del settore.
Le sanzioni previste dal Sistri entrate ad oggi in vigore sono solo quelle relative all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs .152/2006 e che puniscono la mancata iscrizione al Sistri entro i termini previsti e l’omesso pagamento del contributo. Non sono invece mai entrati in vigore le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi da 3 a 9, e dell’articolo 260-ter del Dlgs 152/2006, che puniscono le altre violazioni delle regole Sistri, quelle che impongono il tracciamento telematico dei rifiuti.
Il Milleproroghe 2017 ha prorogato sia il cosiddetto regime di “doppio binario” – cioè la coesistenza del sistema Sistri con i sistemi “classici” di controllo della tracciabilità dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari, MUD)- che l’entrata in vigore delle sanzioni per la non corretta applicazione telematica del Sistri.
La novità rispetto al precedente rinvio sta nel fatto che l’’attuale proroga prevede quanto segue: <<Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017>>, quindi non è una vera proroga di un anno, è solo fissato un termine ultimo anche se subordinato al subentro degli aggiudicatari della gara Consip per la gestione del sistema informatico: l’ATI Almaviva-TIM-Agriconsulting.
Inoltre rispetto alle vigenti sanzioni è scritto: <<Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento>>, quindi è prevista una riduzione del 50% delle vigenti sanzioni per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale. La vera proroga di un anno è riferita solo alle sanzioni previste dagli articoli 260-bis – commi da 3 a 9 – nonché 260-ter del D.Lgs. 152/2006, sono infatti applicabili dal 1° gennaio 2018.
Appare ovvio che questo sistema, che avrebbe dovuto rivoluzionare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sembra ancora lontano da una piena operatività.
Ing. Francesco Sicilia
Roma, 02/01/2017