Con le disposizioni riportate nell’’art. 12 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 “Proroga di termini in materia di ambiente”, il c.d. Milleproroghe” ha rinviato – per la quarta volta – l’’entrata in vigore della piena operatività del Sistri.
Vediamo in sintesi cosa significa.
Il SISTRI è il Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, istituito con il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 novembre 2009 che avrebbe dovuto sostituire – per i rifiuti speciali ed i rifiuti urbani della Regione Campania – il tradizionale regime “cartaceo” di controllo dei rifiuti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 cioè:
Con le modifiche intervenute in attuazione della Legge 125/13 il Sistri è stato limitato ai soli rifiuti speciali pericolosi mentre sono rimasti sempre
in vigore gli adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità̀ dei rifiuti (formulari, registri e MUD) e le sanzioni ad essi relative.
In sintesi per i soggetti ricadenti nel Sistri si è generato un regime di c.d. “doppio binario” cioè̀ la coesistenza del Sistri con il vecchio sistema “cartaceo”. Doppio binario = obblighi raddoppiati per gli operatori del settore.
Le sanzioni previste dal Sistri entrate ad oggi in vigore sono solo quelle relative all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs .152/2006 e che puniscono la mancata iscrizione al Sistri entro i termini previsti e l’omesso pagamento del contributo. Non sono invece mai entrati in vigore le sanzioni previste dall’articolo 260-bis, commi da 3 a 9, e dell’articolo 260-ter del Dlgs 152/2006, che puniscono le altre violazioni delle regole Sistri, quelle che impongono il tracciamento telematico dei rifiuti.
Il Milleproroghe 2017 ha prorogato sia il cosiddetto regime di “doppio binario” – cioè la coesistenza del sistema Sistri con i sistemi “classici” di controllo della tracciabilità dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari, MUD)- che l’entrata in vigore delle sanzioni per la non corretta applicazione telematica del Sistri.
La novità rispetto al precedente rinvio sta nel fatto che l’’attuale proroga prevede quanto segue: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017“, quindi non è una vera proroga di un anno, è solo fissato un termine ultimo anche se subordinato al subentro degli aggiudicatari della gara Consip per la gestione del sistema informatico: l’ATI Almaviva-TIM-Agriconsulting.
Inoltre rispetto alle vigenti sanzioni è scritto: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento“, quindi è prevista una riduzione del 50% delle vigenti sanzioni per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale. La vera proroga di un anno è riferita solo alle sanzioni previste dagli articoli 260-bis – commi da 3 a 9 – nonché 260-ter del D.Lgs. 152/2006, sono infatti applicabili dal 1° gennaio 2018.
Appare ovvio che questo sistema, che avrebbe dovuto rivoluzionare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sembra ancora lontano da una piena operatività.
Francesco Sicilia
Roma, 02/01/2017